Il presente Statuto , approvato dall’Assemblea dei soci tenutasi a Oristano il 10 settembre 2004, ha ricevuto l’approvazione dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione del 22-25 gennaio 2007, comunicata con Decreto del cardinale Presidente Camillo Ruini, in data 30 gennaio 2007
Art. 1 Denominazione
È costituita, a norma del codice di diritto canonico (cann. 321-326), l’Associazione privata di fedeli denominata “Associazione teologica italiana per lo studio della morale (ATISM)”, regolata a norma degli artt. 36 e ss. del codice civile.
Art. 2 Sede
L’Associazione ha sede in Roma, presso la Pontificia Università S. Tommaso, Largo Angelicum n. 1.
Art. 3 Durata
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 4
L’Associazione, non avente fini di lucro, ha carattere ecclesiale e culturale e si propone di approfondire e promuovere, attraverso il proprio operato, lo studio e la conoscenza di tematiche di carattere teologico-morale.
Scopo dell’Associazione è, in particolare, favorire:
– studi e ricerche nel settore della teologia morale cattolica;
– la promozione sociale delle acquisizioni in ambito teologico-morale;
– il dialogo con le Chiese cristiane sulla teologia morale;
– il dialogo interreligioso e interculturale su temi inerenti la teologia morale;
– la collaborazione tra i docenti ed i cultori di scienze morali in Italia e all’estero;
– la specializzazione dei propri membri e la loro reciproca solidarietà.
Per raggiungere le suddette finalità istituzionali, l’Associazione:
– mantiene contatti e collabora con gli Istituti di ricerca e le Associazioni teologiche e culturali affini;
– promuove la pubblicazione di studi attinenti al settore morale;
– organizza corsi, convegni e altri incontri di aggiornamento;
– favorisce i contatti dei professori di teologia morale sia tra loro sia con i docenti di scienze affini;
– offre la sua consulenza e collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana e agli altri organi ecclesiali.
Art. 5
L’Associazione agisce a livello nazionale ed è suddivisa in quattro sezioni interregionali coordinate da un delegato eletto dall’Assemblea dei soci:
1. Sezione settentrionale comprendente le regioni del Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna.
2. Sezione centrale comprendente le regioni della Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.
3. Sezione meridionale comprendente le regioni della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.
4. Sezione siciliana.
Le suddette sezioni organizzano e coordinano le attività istituzionali di cui all’art. 4 secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo dello statuto, di cui appresso.
Art. 6
Sono associati le persone o Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Presidenza e che verseranno la prescritta quota di ammissione da stabilirsi dal Consiglio stesso. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all’attività dell’Associazione stessa.
L’adesione all’ATISM avviene in qualità di soci ordinari, onorari o sostenitori.
Sono soci ordinari gli aventi titolo per l’insegnamento della teologia morale nelle Facoltà e negli Istituti teologici, nonché i cultori di scienze morali.
Sono soci onorari coloro che, per particolari benemerenze acquisite nell’ambito della teologia morale e/o nei confronti dell’Associazione, siano stati ammessi come tali dall’Assemblea.
Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche nonché altri Enti che intendano contribuire, in modo stabile, alle finalità istituzionali dell’Associazione.
I soci dovranno versare la quota associativa ed eventualmente la quota di ammissione, cosi come stabilito dal Consiglio di Presidenza, ed attenersi ai regolamenti e norme che disciplinano la vita dell’Associazione.
La qualità di associato si perde per dimissione volontaria, per morosità nel pagamento delle quote, per esclusione motivata dall’inosservanza dello Statuto e delle norme che regolano la vita dell’Associazione. Circa la perdita della qualità di associato la decisione spetta al Consiglio di Presidenza che deciderà a maggioranza.
Art. 7
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, da elargizioni o liberalità varie da parte di persone fisiche, enti pubblici o privati, dagli utili derivanti da qualsiasi iniziativa promossa, dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo.
Art. 8 dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: il Presidente, il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea dei soci. L’Assemblea dei soci elegge il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Presidenza
Art. 9
Il Presidente:
– ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
– convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea dei soci;
– provvede a tutto ciò che interessa la prosperità materiale e morale dell’Associazione;
– adotta, in caso di urgenza, provvedimenti necessari, informandone, nella prima riunione successiva, il Consiglio di Presidenza.
Art. 10 di Presidenza
È composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dai Delegati di sezione.
Il Consiglio di Presidenza:
– dura in carica per quattro anni, salvo il primo avente durata di anni due; i suoi membri sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo e il loro lavoro è espletato a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso per le spese sostenute;
– si riunisce di norma una volta l’anno o tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità;
– realizza e coordina il conseguimento dei fini statutari e delle indicazioni dell’Assemblea dei soci;
– mantiene i rapporti con l’Episcopato italiano;
– stabilisce la quota associativa;
– delibera sull’ammissione dei nuovi soci ordinari e sostenitori;
– compie tutti gli atti necessari per l’acquisizione dei fondi per il funzionamento dell’Associazione.
Il Vicepresidente:
– coadiuva il Presidente in tutte le sue attività;
– lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
– svolge funzioni di tesoriere, ferme restando le specifiche competenze contabili che possono essere delegate a un consulente esterno all’Associazione;
– compila il bilancio per l’Assemblea.
Il Segretario:
– redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza;
– tiene i registri dei verbali e ogni altra documentazione di uso corrente riguardante l’Associazione;
– provvede a inviare la convocazione dei soci per gli incontri a carattere nazionale;
– tiene i rapporti epistolari di interesse generale con i soci;
– compila (secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza) la relazione annuale per l’Assemblea.
Il Delegato di Sezione:
– promuove la vita dell’Associazione nella sua sezione;
– si attiva per la ricerca di nuovi soci;
– promuove incontri formativi e culturali con particolare riferimento alle tematiche individuate dall’ATISM a livello nazionale.
Art. 11 dei soci
È composta da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali.
Sono suoi compiti:
– la proposta di iniziative per una migliore attuazione degli scopi associativi;
– l’elezione delle cariche sociali;
– l’approvazione della relazione annuale e dei bilanci;
– l’ammissione dei soci onorari;
– l’approvazione dello Statuto e delle sue modifiche;
– l’approvazione del Regolamento attuativo dello Statuto e delle sue modifiche.
Essa delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Le decisioni sono assunte con la maggioranza semplice dei soci presenti.
Per la modifica dello Statuto e per l’approvazione e la modifica del Regolamento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti e l’approvazione da parte della CEI.
Le elezioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto ad eccezione della nomina del primo Consiglio di Presidenza per la quale il voto è palese.
Art. 12 dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci viene convocata d’iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un decimo degli associati e deve essere convocata almeno una volta ogni biennio.
Art. 13
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea dei soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida se assunta dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione potrà essere devoluto ad altri enti o associazioni aventi finalità analoghe.
Art. 14 finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto né dal suo Regolamento attuativo si fa riferimento alle vigenti disposizioni del diritto canonico e del codice civile in quanto applicabili alle associazioni private di fedeli.