REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELL’ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA
PER LO STUDIO DELLA MORALE (ATISM)
PREMESSA
Il primo Regolamento attuativo, operante nell’ambito e nei limiti dello Statuto ATISM, fu approvato dall’Assemblea dei soci a Oristano il 10 settembre 2004 e dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana nella sessione del 22-25 gennaio 2007, con decreto del card. Camillo Ruini in data 30 gennaio 2007, contestualmente all’approvazione dello Statuto ATISM.
Lo sviluppo della vita associativa in questi quindici anni ha evidenziato la fondamentale bontà e validità dello Statuto e, parimenti, la necessità di una profonda revisione del Regolamento attuativo, pur mantenendone le peculiari caratteristiche di strumento per dare corso agli ordinamenti statutari e normare con maggiore esattezza talune procedure, oltre che per incentivare l’azione della stessa ATISM in riferimento ai suoi scopi e finalità.
Nello sviluppo dei suoi paragrafi il presente Regolamento segue, per quanto possibile, l’ordine degli articoli dello Statuto ATISM.
Il nuovo Regolamento, se e quando approvato dall’Assemblea dei soci, sarà presentato alla Conferenza Episcopale Italiana per la sua ricognizione e approvazione, come sancito nello Statuto all’articolo 11.
Il presente Regolamento attuativo opera nell’ambito e nei limiti dello Statuto vigente dell’Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATISM).
1. Sede associativa (cfr. Statuto, articolo 2)
La sede legale dell’Associazione è fissata all’art. 2 dello Statuto. Per particolari esigenze di Segreteria e Tesoreria sarà possibile identificare anche sedi operative alternative.
In ogni caso l’archivio corrente dell’Associazione ha sede presso il luogo di residenza del Segretario mentre la gestione della contabilità, inclusa la conservazione della relativa documentazione, ha sede presso il luogo di residenza del vice-Presidente.
L’archivio storico dell’Associazione, per gentile concessione, è depositato presso l’Accademia Alfonsiana di Roma ed è consultabile ai fini di ricerca su richiesta al Consiglio di Presidenza, previo accordo con il Preside dell’Accademia.
2. Scopi e attività (cfr. Statuto, articolo 4)
1. Le attività dell’ATISM si articolano in “centrali” e “periferiche”. Le prime, sulla base di eventuali indicazioni dell’Assemblea dei soci, impegnano più direttamente gli organi direttivi dell’Associazione, che ne deliberano l’attuazione e ne curano l’organizzazione, e sono destinate a un’ampia fruizione a livello nazionale.
In tal senso assumono particolare rilievo il Convegno e il Seminario, ciascuno con cadenza biennale, la pubblicazione degli Atti congressuali in formato cartaceo o digitale, eventuali collane editoriali dell’Associazione in formato cartaceo o digitale.
A integrazione di queste attività il Consiglio di Presidenza, anche su richiesta dei soci, può individuare altre iniziative di rilievo nazionale e coerenti con gli scopi associativi.
Inoltre l’ATISM può promuovere gruppi di studio e di ricerca coordinati da alcuni soci, anche ai fini di pubblicazioni scientifiche o altre forme di presentazione pubblica, su singole tematiche inerenti la disciplina teologico-morale.
2. Le iniziative periferiche, pur potendo essere divulgate anche in ambito nazionale, impegnano più direttamente, sul piano organizzativo e partecipativo, le sezioni locali. Esse costituiscono il segno dell’attività capillare dell’associazione e della capacità di animare le realtà locali, come previsto dall’ art. 4 e dall’art. 5 dello Statuto. Per la loro realizzazione ciascun Delegato di sezione avrà a disposizione un budget di spesa definito dal Consiglio di Presidenza da rendicontare nel bilancio associativo annuale.
3. Ad altre iniziative culturali non direttamente organizzate dal Consiglio di Presidenza o dai Delegati di Sezione d’accordo con il Consiglio di Presidenza, ma promosse da singoli o gruppi di soci, compresa l’eventuale circolazione di contenuti attraverso i canali web e i social media, se coerenti con gli scopi dell’Associazione normati all’art. 4 dello Statuto, il Consiglio di Presidenza potrà concedere il patrocinio dell’ATISM, con l’utilizzo nella loro divulgazione del logo associativo e la dicitura “con il patrocinio dell’ATISM”. Tale patrocinio risulterà di norma “non oneroso” per l’Associazione, a meno che il Consiglio di Presidenza, esaminata la proposta e ritenuta di particolare rilievo culturale per l’Associazione, non deliberi uno specifico contributo economico subordinato a puntuale rendicontazione preventiva e consuntiva della spesa da sostenere. In quest’ultimo caso, nella presentazione di tale iniziativa, sarà utilizzato il logo ATISM e la dicitura “con la sponsorizzazione dell’ATISM”. L’ottenimento del patrocinio o della sponsorizzazione è condizione essenziale per ogni riferimento all’ATISM nelle attività di questo tipo. Va richiesto con ragionevole anticipo dagli interessati al Segretario ed è oggetto di delibera da parte del Consiglio di Presidenza nella prima riunione utile, riservandosi il diritto quest’ultimo anche di non concessione o di ritiro per mancato rispetto delle condizioni concordate.
4. Tra i fini dell’Associazione, riconosciuti nell’art. 4 dello Statuto, un’attenzione particolare è da attribuire al servizio che l’ATISM può offrire alla Chiesa italiana e alle chiese locali. L’attività di «consulenza e collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana e agli organi ecclesiali», dichiarata nel predetto art. 4 dello Statuto, potrà esprimersi in forme differenti quali, in primo luogo, l’accoglienza delle richieste di contributi di riflessione da parte della Conferenza Episcopale Italiana su questioni etiche di particolare importanza o urgenza. A tal fine il Consiglio di Presidenza potrà costituire un gruppo di lavoro tra i soci ATISM competenti sulle materie dibattute per elaborare il proprio parere alla Conferenza Episcopale Italiana. Altre modalità di collaborazione potranno essere di volta in volta stabilite d’accordo tra la Segreteria della Conferenza Episcopale Italiana e il Presidente dell’ATISM.
3. Sezioni (cfr. Statuto, articolo 5)
Le attività che l’art. 5 dello Statuto delega alla Sezioni consistono essenzialmente nel promuovere e realizzare quanto previsto tra i compiti e le finalità dell’associazione (cfr. Statuto, art. 4) a livello periferico. In modo particolare è opportuno che la sezione tenga almeno un incontro annuale, anche in collaborazione con altri organismi, su temi di pertinenza moral-teologica; promuova l’adesione di nuovi soci; verifichi l’elenco dei soci della propria sezione; segnali l’eventuale cooptazione di soci onorari; mantenga rapporti con le conferenze episcopali regionali.
Ai fini di una più funzionale attività delle sezioni, soprattutto di fronte a un auspicato incremento dei soci, il Delegato di sezione, in accordo con il Consiglio di Presidenza, può identificare un referente regionale che tenga i contatti con i soci della sua regione.
In rapporto a eventuali opportunità numeriche e gestionali, pur nella distinzione delle Sezioni prevista dallo Statuto, sarà possibile eleggere un unico delegato per le Sezioni del Sud e della Sicilia.
4. Soci (cfr. Statuto, articolo 6)
Per essere ammesso come “socio ordinario”, qualifica che l’art. 6 dello Statuto identifica tra gli «aventi titolo per l’insegnamento della teologia morale nelle Facoltà e negli Istituti teologici», compresi gli ISSR, «nonché i cultori di scienze morali», il candidato dovrà indirizzare una domanda al Consiglio di Presidenza dell’Associazione accludendo il suo curriculum.
Per i “cultori di scienze morali” è necessaria, inoltre, una lettera di presentazione da parte di un socio ordinario dell’Associazione che motivi l’iscrizione associativa del candidato in ragione di un titolo accademico corrispondente a un percorso di studi almeno quinquennale e il personale interesse per la teologia morale, opportunamente documentato nel curriculum, oppure per l’appartenenza o la partecipazione a qualificati centri di studio e/o di ricerca coerenti con i fini statutari dell’ATISM.
L’aggregazione all’ATISM, come socio ordinario, è aperta a studiosi e docenti di etica teologica appartenenti a tutte le confessioni cristiane.
Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza l’accettazione della domanda di adesione dei nuovi soci.
Il pagamento della quota sociale decorre dall’anno successivo a quello nel quale il socio è stato ammesso.
Il socio ordinario decade dall’adesione associativa per dimissione volontaria, per mancato e ingiustificato pagamento della quota associativa per un triennio consecutivo (cfr. numero 9 del presente Regolamento) o per procedimento di esclusione deliberato dal Consiglio di Presidenza in seguito ad atti pubblici e/o documentate posizioni di pensiero non compatibili con il profilo dell’Associazione e le sue specifiche finalità. In quest’ultimo caso la delibera del Consiglio di Presidenza è assunta dopo voto segreto a maggioranza qualificata di 2/3 dei membri verbalizzando le motivazioni per il procedimento assunto. A sua tutela, il socio sanzionato, in questo specifico caso, con domanda scritta al Presidente, può chiedere di sottoporre la decisione del Consiglio di Presidenza al giudizio dell’Assemblea dei soci nella prima riunione utile. In tale occorrenza l’Assemblea dei soci si esprimerà con scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri presenti.
Negli altri casi di decadenza menzionati, conformemente allo Statuto (cfr. art. 6), la decisione del Consiglio di Presidenza è espressa a maggioranza dei membri presenti e in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
L’iscritto che intende volontariamente uscire dall’Associazione è tenuto a dare comunicazione scritta della sua decisione al Presidente o al Consiglio di Presidenza che ne prenderà atto.
Gli ex-Presidenti dell’Associazione sono riconosciuti di diritto “soci ordinari”, previa manifestazione della volontà di continuare a far parte della stessa, e non sono espressamente tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
La nomina di eventuali soci onorari (cfr. Statuto, art. 6) è proposta e motivata all’Assemblea da parte del Consiglio di Presidenza. Il loro riconoscimento effettivo è subordinato all’approvazione dell’Assemblea associativa. I soci onorari devono esprimere formalmente l’accettazione della nomina e non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
I soci sostenitori, se persone fisiche (cfr. Statuto art. 6), partecipano alle elezioni delle cariche associative e sono candidabili alle stesse.
5. Assemblea dei soci (cfr. Statuto, articoli 8, 11 e 12)
Con riferimento all’art. 8 e all’art. 11 dello Statuto, l’Assemblea dei soci costituisce l’organo sovrano dell’Associazione. È convocata secondo l’ordine del giorno predisposto dal Consiglio di Presidenza, mediante comunicazione agli interessati firmata dal Presidente e inviata dal Segretario, anche attraverso la posta elettronica, almeno un mese prima della data stabilita.
L’Assemblea dei soci come da Statuto (cfr. art. 12) è convocata «almeno una volta ogni biennio», tuttavia risulta buona prassi che sia tenuta con cadenza annuale in occasione degli eventi nazionali dell’Associazione (congresso e seminario).
Inoltre può essere convocata straordinariamente dal Presidente in altre occasioni e su richiesta di almeno «un decimo dei soci» (Statuto, art. 12) intesi nel loro numero complessivo censito nell’Albo associativo annuale.
Tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale, i soci onorari e, se persone fisiche, i soci sostenitori possono partecipare all’Assemblea dei soci ed esprimere, quando richiesto, personalmente il loro voto o, quando espressamente stabilito, attraverso delega. Con riferimento alle procedure elettive delle cariche sociali, i soci ordinari e, se persone fisiche, i soci sostenitori hanno diritto di voto e capacità elettorale attiva e passiva; i soci onorari hanno diritto di voto e capacità elettorale attiva.
L’Assemblea dei soci, anche quella elettiva, ha piena validità qualunque sia il numero dei soci ordinari, sostenitori e onorari presenti. Le eventuali votazioni potranno essere fatte in modo palese per alzata di mano oppure, quando richiesto dalla materia, come nel caso delle elezioni alle cariche associative o espressamente indicato dal Consiglio di Presidenza, con il voto segreto.
Le delibere dell’Assemblea dei soci sono adottate di norma con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. La maggioranza qualificata dei 2/3 è richiesta nel caso di modiche allo Statuto, di approvazione e/o revisione del Regolamento attuativo, di scioglimento dell’Assemblea e su specifiche disposizioni relative a casi personali per le quali è richiesto anche lo scrutinio segreto (cfr. numero 4. del presente Regolamento).
L’Assemblea è presieduta ordinariamente dal Presidente o in sua assenza dal vice-Presidente. In occasione delle elezioni delle cariche associative la presidenza dell’Assemblea è assunta da un socio con funzione di vigilanza sulla regolare procedura elettiva, coadiuvato da altri due soci in qualità di segretari. Il Consiglio di Presidenza uscente propone all’accettazione dell’Assemblea i soci scelti per rivestire questi particolari incarichi inerenti le votazioni per le cariche associative.
6. Elezioni (cfr. Statuto, articoli 8 e 11)
1. Procedure pre-elettorali in vista della raccolta delle candidature
Il Consiglio di Presidenza, in tempo utile rispetto alla scadenza del suo mandato e alla convocazione dell’Assemblea elettiva (indicativamente sei mesi prima di essa), predispone le modalità per la raccolta delle candidature alle cariche sociali in modo da consentire a tutti i soci la migliore forma di partecipazione alla definizione delle candidature stesse. È bene in questa fase che il Presidente in carica svolga una consultazione preliminare con gli ex-Presidenti, per un primo orientamento sui possibili candidati a rivestire la funzione di Presidente.
Il Segretario, su delega del Consiglio di Presidenza, sei mesi prima delle elezioni o in tempo ragionevole, attua una consultazione tra tutti i soci per raccogliere indicazioni e comporre una lista di candidati alle cariche di Presidente, vice-Presidente e Segretario, tenendo conto della specificità delle loro singole funzioni normate nello Statuto agli articoli 9 e 10. Tale consultazione deve tutelare il carattere di segretezza dei pareri espressi e pertanto sono da studiarsi le più opportune modalità realizzative, eventualmente anche attraverso l’ausilio di strumenti postali e telematici, fissando il tempo ultimo utile per far pervenire le indicazioni richieste.
Ciascun Delegato, in modo analogo, opera una consultazione tra i soci appartenenti alla sua sezione di competenza in modo da definire una lista di candidati alla carica di Delegato della propria sezione.
Almeno tre mesi prima delle elezioni il Consiglio di Presidenza valuta gli esiti delle consultazioni svolte. Nel caso in cui non si verifichi una chiara convergenza su un singolo nome che possa riscuotere il più ampio consenso dell’Assemblea elettiva dei soci, si comporrà una terna di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze per la carica di Presidente, una terna di candidati per quella di vice-Presidente e una terna di candidati per quella di Segretario. La composizione delle terne è subordinata alla accettazione formale dei candidati ad esservi inclusi e alla consegna di un loro sintetico curriculum vitae corredato anche dalla presentazione di un progetto operativo in caso di elezione da proporre all’Assemblea elettiva dei soci.
In caso di ulteriore impossibilità a comporre una o più terne di nomi, a motivo della eccessiva dispersione dei voti, di una scarsa significatività numerica delle indicazioni pervenute o di indisponibilità dei candidati, si affida direttamente all’Assemblea elettiva dei soci di far emergere eventuali candidature da sottoporre al voto.
Per l’elezione dei singoli Delegati è sufficiente l’indicazione dei candidati emersa dalle consultazioni in seno alla sezione di appartenenza, che saranno portate all’Assemblea elettiva.
2. Procedure elettorali
Unitamente alla convocazione dell’Assemblea elettiva sono inviati ai soci i profili dei candidati emersi dalle consultazioni preliminari per la carica di Presidente, vice-Presidente e Segretario. Le terne presentate costituiscono un’indicazione orientativa e non vincolante il voto del socio elettore, ferma restando l’assoluta libertà da parte dell’Assemblea di proporre e votare altri nominativi.
Specificando ulteriormente quanto espresso al numero 5 del presente Regolamento, possono partecipare all’Assemblea elettiva esprimendo il proprio voto (anche per delega) tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale, i soci onorari e, se persone fisiche, i soci sostenitori.
Con riferimento allo stesso numero 5. del Regolamento, si ribadisce che «i soci ordinari e, se persone fisiche, i soci sostenitori hanno diritto di voto e capacità elettorale attiva e passiva; i soci onorari hanno diritto di voto e capacità elettorale attiva».
È ammesso il voto per delega. Ciascun socio presente all’Assemblea elettiva può essere latore di un numero massimo di due deleghe di soci forzatamente assenti ma autorizzati a partecipare alle elezioni. Il socio delegato all’inizio delle operazioni di voto consegnerà alla commissione elettorale il documento di delega accluso alla convocazione dell’Assemblea elettiva, datato e firmato dal delegante e controfirmato dal delegato per accettazione.
Come già espresso al numero 5 del presente Regolamento, «in occasione delle elezioni delle cariche associative la presidenza dell’Assemblea è assunta da un socio con funzione di vigilanza sulla regolare procedura elettiva, coadiuvato da altri due soci in qualità di segretari. Il Consiglio di Presidenza uscente propone all’accettazione dell’Assemblea i soci scelti per rivestire questi particolari incarichi inerenti le votazioni per le cariche associative».
L’elezione delle cariche di Presidente, vice-Presidente e Segretario è a scrutinio segreto. Come disposto dallo Statuto, tale forma risulta da adottare anche per l’elezione dei singoli Delegati di sezione. Con ragionevole interpretazione di quanto non ulteriormente esplicitato negli articoli 8 e 11 dello Statuto, in caso di chiaro, palese e unanime consenso sulla sua persona, un candidato potrà essere eletto “per acclamazione” o, solo per i Delegati di sezione, ratificando l’indicazione emersa dalla consultazione pre-elettorale e da un previo confronto tra i soci di ciascuna sezione presenti in Assemblea elettiva.
In primo scrutinio potrà essere eletto Presidente, vice-Presidente o Segretario il candidato che abbia ottenuto la maggioranza qualificata di 2/3 dei voti espressi.
In secondo scrutinio potrà essere eletto Presidente, vice-Presidente o Segretario il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti espressi.
In terzo scrutinio sarà effettuato il ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti nel secondo scrutinio. In caso di parità di voti risulta eletto il socio più anziano di età.
Per l’elezione di ciascun Delegato di Sezione sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi, qualora si debba procedere attraverso voto segreto e non sia stata raggiunta in altra forma la convergenza su un singolo candidato. In caso di parità di voti risulta eletto il socio più anziano di età.
Ciascun eletto dovrà formalmente dichiarare all’Assemblea l’accettazione delle carica conseguita, dopo di che verrà redatto il Verbale esteso contenente le procedure e la discussione assembleare previa alle operazioni di voto, gli esiti di ciascuna votazione e l’accettazione degli eletti. Il presidente della commissione elettorale (o per delega il nuovo Segretario) compila un Verbale breve di elezione, controfirmato da tutti gli eletti. Questo documento sarà trasmesso alla Conferenza Episcopale Italiana e utilizzato per le necessarie transizioni della rappresentanza legale o di quant’altro per il regolare avvio del nuovo Consiglio di Presidenza.
7. Consiglio di Presidenza (cfr. Statuto, articoli 9 e 10)
Opera secondo quanto normato all’art. 10 dello Statuto associativo e, con disposizione interpretativa di quanto ivi espresso, i singoli membri del Consiglio di Presidenza «sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo» da intendere nella carica che vi rivestono.
Per la sua migliore funzionalità, è cooptato, come consulente e senza diritto di voto, il Delegato ATISM presso il Coordinamento Associazioni Teologiche Italiane (CATI).
All’interno del Consiglio di Presidenza i singoli membri, compresi i Delegati di sezione, oltre alla funzione regolata dall’art. 10 dello Statuto, potranno assumere specifiche deleghe, decise dallo stesso Consiglio, inerenti a settori di competenza a beneficio dell’intera vita associativa: di rappresentanza del Presidente presso enti con cui sono attuati rapporti di collaborazione su specifici progetti di ricerca o iniziative editoriali condivise; nello svolgimento di mansioni specifiche per la crescita di tutta l’Associazione; per la raccolta di nuove adesioni all’ATISM tra i giovani studiosi della disciplina con opportuni contatti presso i centri specializzati e le Facoltà teologiche italiane; per la comunicazione pubblica degli eventi, la manutenzione e l’aggiornamento del sito associativo; per azioni inerenti l’applicazione dei disposti normativi vigenti relativi alla privacy a tutela dei soci. Un particolare impegno è richiesto ai singoli Delegati di sezione nella preparazione e realizzazione degli eventi associativi nazionali, quando tenuti nelle regioni di loro competenza, per agevolare e sostenere la Segreteria organizzativa.
Per una ragionevole gestione della vita Associativa, come da prassi consolidata, è bene che il Consiglio di Presidenza si riunisca almeno tre volte all’anno. Resta comunque la prerogativa, sancita dallo Statuto (cfr. art. 10), che il Presidente possa convocarlo tutte le volte che «ne ravvisi la necessità».
È possibile che il Consiglio, su singoli punti oggetto di valutazione e delibera, possa riunirsi nella forma di conferenza telematica o con altre modalità implicanti strumenti informatici atti a raccogliere il parere dei membri. In questo caso le eventuali decisioni avranno valore immediato e saranno verbalizzate e ratificate nella prima sessione programmata dello stesso.
Le delibere del Consiglio, tranne che in situazioni specifiche normate in altra parte del presente Regolamento, sono formulate all’unanimità o a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
8. Attività congressuali
Un momento particolarmente qualificante dell’Associazione è il Convegno nazionale che si svolge con cadenza biennale e, preferibilmente, nella scelta della sede, alternando una delle quattro sezioni territoriali. Il tema del Convegno è scelto dal Consiglio di Presidenza, tenendo in considerazione le proposte pervenute nell’Assemblea dei soci. È opportuno che si tratti di un tema di ampio respiro, che consenta un confronto interdisciplinare e riguardi tematiche di attualità. Il Convegno, infatti, costituisce non solo un momento di incontro scientifico tra i cultori di etica, filosofia e teologia morale, ma anche tra questi e studiosi di altri ambiti disciplinari.
Non meno importante è il Seminario da tenersi nell’anno in cui non si svolge il Congresso. Il seminario, più specificamente destinato ai soci e agli specializzandi nelle discipline etiche e teologico-morali cui far conoscere l’Associazione in vista di una loro auspicata adesione, potrà approfondire uno dei temi già trattati al Congresso o proporne di nuovi scelti dal Consiglio di Presidenza, con maggiore attenzione a circoscritti ambiti di riflessione e prospettive di studio delle problematiche etico-teologiche emergenti nel dibattito scientifico disciplinare. Ha un carattere prevalentemente di studio e approfondimento delle suddette tematiche e una strutturazione che dà più ampio spazio alla discussione e a momenti di socializzazione tra i partecipanti.
Anche nella scelta dei temi del Seminario e di eventuali altre iniziative a carattere nazionale, il Consiglio di Presidenza tiene conto delle indicazioni offerte dall’Assemblea associativa.
Sia nel Congresso, sia nel Seminario è opportuno che vi sia un’attenzione particolare per la presenza di soci ATISM tra i relatori.
9. Quota sociale
La quota sociale è stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza (cfr. Statuto, art. 10) unitamente alla modalità per la sua riscossione; è relativa all’anno in corso ma può essere deliberata anche per quello successivo. Per particolari e documentate esigenze il Consiglio di Presidenza può decidere di esonerare un socio dal suo pagamento.
In caso di decadenza di un socio conseguente al mancato pagamento della quota associativa per un triennio consecutivo (cfr. n. 8 di questo Regolamento), il socio decaduto potrà essere riammesso attraverso il pagamento delle quote pregresse non versate o di una quota forfettaria da determinarsi dal Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza, in taluni casi, si riserva di richiedere al socio l’invio della documentazione necessaria per la sua nuova ammissione (domanda e curriculum). Dopo due procedure di riammissione nella modalità qui descritta, in caso di ulteriore decadenza, si perde in modo definitivo la possibilità di essere ascritto all’ATISM come “socio ordinario”.
Il Consiglio di Presidenza fissa anche la quota minima perché un socio possa essere ammesso, su sua esplicita richiesta, quale socio sostenitore.
10. Bilancio
Al termine dell’anno sociale, fissato al trentun dicembre, o in tempo utile per la sua regolare approvazione, il Consiglio di Presidenza predispone il bilancio preventivo e consuntivo compilato dal vice-Presidente e da lui firmato unitamente al Presidente, da presentare, per l’approvazione, all’Assemblea dei soci. Le uscite economiche dell’Associazione sono costituite da:
– spese per l’organizzazione degli eventi seminariali e congressuali nazionali;
– produzione o acquisto di pubblicazioni;
– acquisto di beni strumentali;
– spese di cancelleria;
– spese per il mantenimento di risorse operative (conto corrente, sito web, ecc.)
– quote di partecipazione ad altre realtà associative (CATI, ecc.)
-rimborsi per le spese sostenute dai membri del Consiglio di Presidenza o da altri soci su richiesta dello stesso Consiglio, in ordine ad attività istituzionali dell’ATISM;
– eventuale erogazione di contributi alle sezioni locali, su richiesta delle stesse e deliberazione del Consiglio in rapporto alle disponibilità dei fondi;
– eventuali elargizioni liberali.
Le entrate sono costituite da:
– quote associative;
– annuale contributo della CEI per lo svolgimento delle attività associative;
– sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;
– eventuali elargizioni liberali e volontarie.
L’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo è prerogativa dell’Assemblea dei soci, alla quale sarà presentato e messo a disposizione. L’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Presidenza, nomina tre soci presenti con funzione temporanea di “revisori dei conti” per un riscontro approfondito di quanto contenuto nel bilancio in vista della sua approvazione. I “revisori dei conti” controfirmeranno con il Presidente e il vice-Presidente con funzione di tesoriere il bilancio approvato da archiviare agli atti.
11. L’ATISM e il CATI
L’ATISM ha aderito sin dalla sua prima organizzazione (1994) al Coordinamento delle Associazioni Teologiche Italiane (CATI) offrendo in modo continuativo il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi prefissi. La presenza di un Delegato ATISM e l’impegno diretto del Presidente richiedono di essere sostenuti anche dalla disponibilità dei soci, su sollecitazione del Consiglio di Presidenza, a sviluppare i progetti di lavoro e di ricerca promossi dal CATI. A riguardo l’ATISM garantisce ai soci cooptati a titolo di impegno volontario solo il rimborso delle spese di viaggio e alberghiere eventualmente sostenute.